Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
La messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è deliberata dal Parlamento in
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Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno.
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare
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Il sorteggio dei giudici è fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di nove anni.
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accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la misura
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I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle
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ordinaria ed è determinata con legge.
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La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma
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Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea
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due giudici tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due tra quelli nominati dal Parlamento e di due tra quelli nominati dalle supreme